Avvisi
Whistleblowing - Segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali
L’articolo 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e poi modificato dalla Legge n. 179/2017, disciplina, fino al 14 luglio 2023, la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro (c.d. whistleblowing).
In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, con d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata approvata la nuova disciplina riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, le cui disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
La segnalazione può essere inviata tramite la piattaforma informatica WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hemes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali cliccando sul pulsante
Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), che gestirà la segnalazione garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
Al momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre, che dovrà conservare per accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare con lo stesso, rispondendo a richieste di chiarimenti e/o approfondimenti.
La segnalazione può essere inviata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
Allegati
FATTURAZIONE ELETTRONICA
- Comunicazione agli operatori economici -
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Autorità d’Ambito, a decorrere dal 31 MARZO 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato “A” del citato D.M. n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi tre mesi dalla suddetta data, questa Autorità d’Ambito non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l’art. 3, c. 1, del D.M. n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato “D”.
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Si comunica che il Codice Univoco Ufficio dell’Autorità d’Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese è il seguente: UFX46M.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato “B” del D.M. in argomento contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato “C” riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014), al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le medesime dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP), ove previsti.
Si invita infine a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)
- Comunicazione agli operatori economici -
Si informa che la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 629, lettera b), ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni (tra cui questa Autorità d’Ambito ), stabilendo che le stesse sono tenute a versare l’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario e non al fornitore (cedente/prestatore). Il meccanismo dello split payment opera con riguardo alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il decreto attuativo dello split payment (D.M. 23 gennaio 2015) precisa che i fornitori delle pubbliche amministrazioni devono emettere fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti". Si raccomanda la puntuale osservanza delle norme sopra richiamate e si precisa infine, che il meccanismo dello split payment non si applica alle fatture relative ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, come il caso dei professionisti per i quali l'Ente effettua la ritenuta d'acconto, e alle fatture emesse in regime di reverse charge.