Capo I
Principi generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della
Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36
dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in
particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio
fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche
agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principio generale di trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale ((dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli
interessati all'attivita' amministrativa e)) favorire forme diffuse
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio
democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di
imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed
efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta'
nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle
liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili,
politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e
concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al
servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di
attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano
l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione.
Art. 2
Oggetto
((1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la liberta'
di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo
2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite
l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti,
informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle
pubbliche amministrazioni e le modalita' per la loro realizzazione.))
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la
pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche
di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche
amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere
ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed
identificazione.
Art. 2-bis
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si
intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le
autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e
regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
((b) alle societa' in controllo pubblico come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto
legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che
queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate,
controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.))
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto
privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo
d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle
societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto
legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con
bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
(5)
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
1) che "I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo
n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto
legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto."
Art. 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto ((di accesso
civico, ivi compresi quelli oggetto)) di pubblicazione obbligatoria
ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto
di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e
riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
((1-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti
dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione
pubblica, in conformita' con i principi di proporzionalita' e di
semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti
sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma
integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive,
elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai
documenti nella loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5.
1-ter. L'Autorita' nazionale anticorruzione puo', con il Piano
nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le
relative modalita' di attuazione, in relazione alla natura dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate per i comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi
professionali.))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 4-bis
(( (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche). ))
((1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e
migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle
risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi
pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione
"Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne
permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto
dagli articoli da 15 a 20.
4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.))
((Capo I-bis
Diritto di accesso a dati e documenti))
Art. 5
(( (Accesso civico a dati e documenti). ))
((1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle
pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o
dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e' sottoposto
ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del
richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le
informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza puo' essere trasmessa per via telematica secondo le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, ed e' presentata alternativamente ad uno
dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo e' gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su
supporti materiali.
5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio
di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via
telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di
comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della
comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al comma 6 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati. In caso di accoglimento,
l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui
l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso,
indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di
accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante
l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata
indifferibilita', l'amministrazione ne da' comunicazione al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i
documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze.
7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo'
presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.
8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza e'
attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale
immediatamente superiore. Il ricorso va altresi' notificato
all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa
il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore
civico. Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli
interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il
difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante,
il termine per la pronuncia del difensore e' sospeso, fino alla
ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non
superiore ai predetti dieci giorni.
9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai sensi del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma
8.
10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati,
informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso degli interessati previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.))
Art. 5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico).
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se
il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello
Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi' rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la
disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o
giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto
d'autore e i segreti commerciali.
((2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso
alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende
disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito
internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione
trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti
relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo
umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonche' da Paesi
terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori
economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita,
transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del
presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso nei casi
di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui
l'accesso e' subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di
specifiche condizioni, modalita' o limiti, inclusi quelli di cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il
periodo nel quale la protezione e' giustificata in relazione alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare
ricorso al potere di differimento.
6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida
recanti indicazioni operative.
Art. 5-ter
(Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per
finalita' statistiche).
1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan,
possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari,
privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta
delle unita' statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti
statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione
che:
a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito
di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al medesimo comma
3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a
rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli
impegni assunti, nonche' le misure adottate per tutelare la
riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia
ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera
b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il
progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il
quale tale scopo non puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati
elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati
richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono
diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di
riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno
accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi
da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati
elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati
a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione ((di cui
all'articolo 166, comma 2)), del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di
dati nonche' dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere l'identificazione dell'unita' statistica. In caso di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e l'impossibilita' di soluzioni alternative, sono messi a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i
dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle norme in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui
afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali
siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di
protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per
l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In
particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1,
lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti,
all'attivita' svolta e all'organizzazione interna in relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per garantire
la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilita' dei progetti di ricerca avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita' di disporre dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati
per la loro analisi e diffusione;
c) le modalita' di organizzazione e funzionamento dei laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori
virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione
e la sicurezza dei dati;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori.
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili.
5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.
((Capo I-ter
Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti))
Art. 6
Qualita' delle informazioni
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle
informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone
l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la
tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita',
l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai
documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione
della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto
dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni
diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o
ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".
Art. 7
Dati aperti e riutilizzo
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche
a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati
in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo
24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori
restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita'.
((5))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 6, comma 3)
che "Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»".
Art. 7-bis
(( (Riutilizzo dei dati pubblicati). ))
((1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai
dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi
attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo
modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita'
tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi
dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita'
di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o
sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel
rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla
indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente
presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la
pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni
provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di
chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa
valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti
dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal
lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 196
del 2003.
6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di
quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del
segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati
come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.))
Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati
tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del
presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un
periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a
che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i
diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento
dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e
15, comma 4. ((Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti
sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))
((3-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione, sulla base di una
valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione
e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del
Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata
della pubblicazione del dato e del documento puo' essere inferiore a
5 anni.))
Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti
1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni
pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata
un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui
interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti
pubblicati ai sensi della normativa vigente. ((Al fine di evitare
eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione puo' essere
sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in
cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti,
assicurando la qualita' delle informazioni di cui all'articolo 6.))
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni
tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione
trasparente».
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 9-bis
(( (Pubblicazione delle banche dati). ))
((1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui
all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche
dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al
presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui
all'articolo 6, ove compatibili con le modalita' di raccolta ed
elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di
cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la
comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli
stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente
banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed
effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della
banca dati.
4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.))
((5))
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
2) che "Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, verificano la completezza e la
correttezza dei dati gia' comunicati alle pubbliche amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto
legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle
predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7
agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo 9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013."
Art. 10
((Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione))
((1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati ai sensi del presente decreto.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
((3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce
un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi
nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.))
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza
in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche
amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi
dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla
performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori
o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito
istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui
all'articolo 9:
((a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;))
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai
fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi
pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo
11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come
modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo
e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche
amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale
pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano
l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi'
pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni
emanati dall'amministrazione e ogni atto ((, previsto dalla legge o
comunque adottato,)) che dispone in generale sulla organizzazione,
sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si
determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o
si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i
codici di condotta ((, le misure integrative di prevenzione della
corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della
legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di
valutazione)).
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni
competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con
l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi
amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al
Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione
riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito
istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,
che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle
attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli
estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita'
delle pubbliche amministrazioni
Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun
ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei
dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena
accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione
dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe
rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari
di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non
di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo
Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti
ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della
durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della
carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi
pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti
pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo
corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza
pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio
1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli
articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai
parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene
in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al
comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di
direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano
attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli
conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. ((9))
1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico
della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti
obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini
del conferimento di successivi incarichi.
1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si
applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum
vitae.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del
mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la
dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo
grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o
del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono
accessibili ai sensi dell'articolo 5.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 21 febbraio 2019
n. 20 (in G.U. 1ª s.s. 27/2/2019 n. 9), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le
pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma
1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i
titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi
inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo
politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per i
titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)".
Art. 15
((Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di
collaborazione o consulenza))
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all'articolo 17,
comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche
amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni
relative ai titolari di incarichi ((...)) di collaborazione o
consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita'
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((...)) di
consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle
eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di
incarichi ((...)) di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,
completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione
dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi
siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento
della funzione pubblica consente la consultazione, anche per
nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2,
il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del
dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario
ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni
successivi alla cessazione dell'incarico.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 15-bis
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle
societa' controllate).))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di
amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro
controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di
incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi
alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e
il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una
sanzione pari alla somma corrisposta.))
Art. 15-ter
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli
esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi). ))
((1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14, e' tenuto con modalita' informatiche ed e'
inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del
Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun
iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorita' che
lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di
cessazione, nonche' gli acconti e il compenso finale liquidati. I
dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura
della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del
provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto
decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che
devono essere contenuti nell'albo.
2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche' i
compensi a ciascuno di essi liquidati.
3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresi' annotati i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in
favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di
quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90.))
Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale
e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale
sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al
personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e
aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui
al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo
complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare riguardo al
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli
organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati
relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di
livello dirigenziale.
((3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei
processi di mobilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti
interessati.)) ((5))
--------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 42, comma
3) che "Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del
presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilita' di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190."
Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo
indeterminato
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di
quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al
personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((...))
ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano trimestralmente i dati
relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1,
((...)) con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con
l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni
incarico.
Art. 19
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il
reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione , nonche' i criteri di valutazione della
Commissione ((, le tracce delle prove e le graduatorie finali,
aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori)).
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente
((aggiornati i dati di cui al comma 1)).
((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento
ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini
dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)).
Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei
sistemi di misurazione e valutazione della performance per
l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua
distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello
di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli
incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione
nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione
collettiva
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i riferimenti necessari per la
consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si
applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto ((dall'articolo 9-bis e))
dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli
effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo
in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche
in relazione alle richieste dei cittadini.
Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna
amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati ((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di
quelli)) per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina
degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di
partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico
affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in
controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni
attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o
delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da
pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina
dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a
partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia'
costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico
in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per
ciascuno degli enti)) di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono
pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della
eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai
risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono
altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore
dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i
siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((...)).
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi
agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore
di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione
interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono
tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per
prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e
societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a
c) )).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo
promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi
1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate
nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano
applicazione nei confronti delle societa', partecipate da
amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate.))
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei
mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di
indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o
con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11 e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali
sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla
stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati
consolidati di gruppo.((10))
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce
condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata,
incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi
di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista
concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche
ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni
relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati.
(7) ((10))
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 126)
che "A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si
applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali,
nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo
comporta una sanzione pari alle somme erogate".
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
La L. 4 agosto 2017, n. 124 come modificata dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 126) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018,
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle
societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante
pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota
integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si
applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate";
- (con l' art. 1, comma 128) che "All'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il secondo periodo, e'
aggiunto il seguente: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati
di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero
dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresi'
pubblicati i dati consolidati di gruppo.»".
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende
necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o
il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo
procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto
incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito
della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di
facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola
amministrazione.
Art. 28
Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e
provinciali
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
regioni, le province)) autonome di Trento e Bolzano e le province
pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali
e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e
dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli
atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione
del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso
dell'anno.
Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano i documenti e gli allegati del
bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla
loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a
quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche
con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la
piena accessibilita' e comprensibilita'.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono
accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati
relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta
l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi
dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le
integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo
decreto legislativo n. 91 del 2011.
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione
del patrimonio.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano le informazioni identificative
degli immobili posseduti ((e di quelli detenuti)), nonche' i canoni
di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
((1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli
organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali
eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli
organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di
previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti
della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivita'
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.))
Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i
servizi erogati
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici servizi))
pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli
standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni ((e i gestori di pubblici
servizi,)), individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che
intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati ((...)) e il relativo andamento nel
tempo;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture,
denominato 'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti' ((,
nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestivita'
dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un
portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.
Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97))
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) ((l'ufficio)) del procedimento, unitamente ai recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,
nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile
dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti
da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i
fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del
procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero
il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la
sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere,
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche
in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve
invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine
congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97));
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Art. 37
(( (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.))
Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e
valutazione delle opere pubbliche
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano ((...)) le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
((2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le
pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di
programmazione delle opere pubbliche, nonche' le informazioni
relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di
realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le
informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto
dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorita'
nazionale anticorruzione, che ne curano altresi' la raccolta e la
pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di
consentirne una agevole comparazione)).
((2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al
comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.))
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri,
piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro
varianti;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di
presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione
urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente
che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o
della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico
interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune
interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e'
condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente
legislazione statale e regionale.
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies
del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo
2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente
decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che
detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le
relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di
tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di
un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso
alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e'
in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati,
qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo
il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo
articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale
garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale,
dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie
territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi
pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei
servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
((1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi',
nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a
tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene
o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e
aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito
temporale di riferimento e ai beneficiari.))
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le
informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di
dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i
bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative
procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 ((...)) si applicano
gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita'
professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si
intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime
intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture
sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi
con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita'
previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari
all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che
erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad
indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste
di attesa», ((i criteri di formazione delle liste di attesa,)) il
tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per
ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi
comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite
in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo
sostenuto dall'amministrazione;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.
Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
Art. 43
Responsabile per la trasparenza
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo e' indicato nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)). Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di
controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo
politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV),
all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento
degli obblighi di pubblicazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione
garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da
pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
((4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il
responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
presente decreto.))
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi
di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di
disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al
vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra
gli obiettivi previsti nel ((Piano triennale per la prevenzione della
corruzione)) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando
altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati
alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV,
utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli
obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle
performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei
dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei
dati.
Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT). ((5))
1. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie,
informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando ((di procedere, entro un termine non superiore a trenta
giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi
del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti
dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti
contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.))
2. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.
((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre chiedere
all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori
informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) puo' inoltre avvalersi
delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio
degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente.
4. ((Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorita' nazionale
anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del
procedimento disciplinare a carico del responsabile della
pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle
informazioni.)) ((L'autorita' nazionale anticorruzione)) segnala
altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni,
agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini
dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. ((L'autorita'
nazionale anticorruzione)) rende pubblici i relativi provvedimenti.
((L'autorita' nazionale anticorruzione)), inoltre, controlla e rende
noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi
dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla
pubblicazione.
----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l'art. 36, comma
1, lettera a)) che ovunque ricorrano le parole «la CIVIT» sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione».
Art. 46
Responsabilita' derivante dalla violazione delle disposizioni in
materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
((1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della
responsabilita' dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui
all'articolo 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilita'
per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili)).
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi
di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa
a lui non imputabile.
Art. 47
Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi
specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei
dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale
complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in
carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie
proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche'
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo
a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei
confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi
percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo
articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato,
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il
relativo provvedimento e' pubblicato nel sito internet
dell'amministrazione o dell'organismo interessati. La stessa sanzione
si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2)).
((2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa in
carico al responsabile della pubblicazione consistente nella
decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita' di risultato
ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennita'
accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa
sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di
risultato, entro trenta giorni dal percepimento)).
3. Le sanzioni ((di cui al presente articolo)) sono irrogate
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale
anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle
norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento
per l'irrogazione delle sanzioni.
Capo VII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 48
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza
1. ((L'Autorita' nazionale anticorruzione)) definisce criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente,
nonche' relativamente all'organizzazione della sezione
«Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si
provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono
adottati ((dall'Autorita' nazionale anticorruzione)), sentiti il
Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza
unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. ((Gli standard, i modelli e gli schemi)) di cui al comma 3
recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva
rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in
particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste
per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti
istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono
tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui
al comma 1. (4)
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 15) che
"Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorita'
nazionale anticorruzione."
Art. 49
Norme transitorie e finali
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24
decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in
considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi
degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna
amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo
aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e
comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del
presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri
ordinamenti.
Art. 50
Tutela giurisdizionale
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti
dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104.
Art. 51
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le
seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono
inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di
provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non
separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono
sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei
figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli
stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche
amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo
recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono
inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti
amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela
del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli
obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono
inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli
obblighi di trasparenza amministrativa».
((4-bis) All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, le parole da «e i soggetti» fino a «attivita'
istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' gli ulteriori
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche»)).
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi
rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
si intende riferito all'articolo 10.
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18
giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegati
Omissis